Come si maturano le ferie?
Le ferie sono un diritto irrinunciabile. Prevedono l’interruzione retribuita dal lavoro per un periodo non inferiore alle quattro settimane ed è determinato dal CCNL. Ecco quante ferie si maturano.Le ferie sono sicuramente il capitolo del contratto di lavoro a più alto gradimento nella classifica dei lavoratori, assieme alla retribuzione.
Quando si parla di ferie ci si riferisce alla meritata astensione dal lavoro. Questa è tutelata dalla legge e istituita per preservare l’integrità del lavoratore sotto il punto di vista fisiologico, psicologico e fisico.
In poche parole per lavorare serenamente (riuscendo a conciliare lavoro, famiglia e svago), il lavoratore ha bisogno di un determinato numero di giorni liberi. In questo modo il lavoratore avrà l’opportunità di riprendersi dalle fatiche e dal logorìo psico-fisico che il suo lavoro comporta.
Come avviene l’accumulo dei giorni di ferie?
Le ferie, come sancito dall’art. 36, III comma della Costituzione, sono un diritto irrinunciabile. Non solo, prevedono l’interruzione retribuita dal lavoro per un periodo non inferiore alle quattro settimane e determinato dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).
Il CCNL stabilisce la durata delle ferie in base alla classe di lavoro, alla categoria, all’inquadramento e all’anzianità di servizio del lavoratore.
La fruizione delle ferie avviene con il godimento di due settimane consecutive, se richieste dal lavoratore e del godimento delle successive due settimane nell’arco dei 18 mesi dall’anno di maturazione ferie.
Le ferie si maturano in base alla durata del rapporto lavorativo e nel conteggio sono incluse
- le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio
- i congedi di maternità
- i permessi retribuiti (come nel caso della Legge 104 o dei congedi matrimoniali)
- l’eventuale prestazione di servizio presso seggi elettorali.
Le ferie sono un periodo soggetto alla regolare retribuzione del lavoratore.
In quali casi non si maturano le ferie?
Il monte ferie non si accumula nei casi di assenza dovuta a congedi parentali, a malattia di un figlio, malattia o infortunio sul lavoro oltre il periodo di comporto (periodo di malattia entro il quale un dipendente non può essere licenziato), a periodi di aspettativa o permessi non retribuiti, a periodi di cassa integrazione.
L’anno di riferimento per la maturazione delle ferie può essere sia l’anno civile (dal 1° Gennaio al 31 Dicembre) oppure conteggiato dal mese di Agosto al successivo mese di Agosto. La scelta della modalità temporale è a discrezione del datore di lavoro, il quale stabilisce anche il periodo in cui fruire delle ferie, in base alle esigenze aziendali. Il dipendente può tuttavia esprimere un periodo di preferenza che comunque il titolare non è tenuto a concedere obbligatoriamente.
In generale, una volta assunti all’interno di un’azienda più o meno strutturata, è facoltà del lavoratore richiedere il Contratto di Lavoro, che disciplina il tipo di rapporto tra datore e dipendente e in cui sono indicate nel dettaglio le tempistiche e modalità relative alle ferie.